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lunedì 30 novembre 2009

Il condominio non ha diritto al risarcimento per i processi troppo lunghi

I condomini sono tra i luoghi in cui il tasso di litigiosità è particolarmente elevato, e non stupisce, pertanto, che siano parte di numerosi procedimenti civili, e tra le principali vittime della lentezza dei processi.
Proprio su questo argomento è di recente intervenuta la Cassazione che con sentenza n. 22558 del 22 ottobre 2009 ha escluso la legittimità attiva dell’amministratore, salvo che ricorrano determinate condizioni, chiarendo che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto la sua unica funzione è la gestione delle cose comuni, per cui l’amministratore può agire solo in virtù della delibera assembleare, anche nella non totalità, a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da parte di tutti condomini. Non vi è dubbio, pertanto, che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune, in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singoli del risarcimento.

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