Cerca su Google

Ricerca personalizzata

lunedì 16 novembre 2009

I fabbricati rurali non sono soggetti all’I.C.I..

L’assoggettabilità dei fabbricati rurali al pagamento deIl’I.C.I. è stata motivo di parecchie controversie tra contribuenti e Comuni, decise dalla Cassazione con sentenze non sempre univoche a causa dell’assenza di una norma che espressamente li esentasse. La presunta esclusione, infatti, era frutto di un’interpretazione non supportata esplicitamente dalla lettera della legge. La Suprema Corte è di recente tornata su questo argomento, alla luce di una nuova legge, l’art. 23, comma I bis, D.L. n. 207/2008,convertito con modificazioni dalla L. N. 14/2009, che a detta dei giudici della stessa Cassazione opererebbe un’interpretazione autentica delle norme che regolamentano la materia, sancendo che l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale (cat. A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta ai sensi della citata legge, che ha efficacia retroattiva. L’attribuzione dell’immobile a una diversa categoria deve essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione dell’immobile all’imposta, essendone altrimenti assoggettato. Per gli immobili non iscritti al catasto l’esenzione è subordinata all’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella categoria della ruralità del fabbricato, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso.

Nessun commento:

Posta un commento