Cerca su Google

Ricerca personalizzata

mercoledì 18 novembre 2009

Ostacolo sull’autostrada. L’onere della prova è a carico del concessionario

Un rischio che si può correre, e che talvolta si concretizza, è quello di colpire un ostacolo che inspiegabilmente si trova in mezzo alla carreggiata di un’autostrada, arrecando notevoli danni al mezzo sul quale si viaggia.
Su questa fattispecie, con sentenza n. 10689 del 24 aprile 2008, si è pronunciata la Corte di Cassazione, mettendo in evidenza che «nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, sicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata va configurato come inadempimento (di garantire la sicurezza) la cui non imputabilità va provata dall’obbligato (il concessionario che fornisce il servizio) ex art. 1218 c.c.. La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che alla medesima conclusione si perverrebbe ove il titolo dedotto fosse extracontrattuale, in quanto troverebbe applicazione l’art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell’ente proprietario o del soggetto concessionario dell’autostrada».
Adesso gli automobilisti hanno un’arma in più contro i concessionari delle autostrade.

Nessun commento:

Posta un commento