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lunedì 9 novembre 2009

Mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza comunale a tergo del segnale stradale

L'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada, regolamenta le indicazioni che devono essere inserite a tergo dei segnali stradali, disponendo, tra l'altro, che vengano indicati l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, e gli estremi dell'ordinanza di apposizione. A fronte di tale previsione, non v'è alcuna norma che prevede quali siano le conseguenze in caso di sua violazione, e ciò ha determinato un contrasto giurisprudenziale che da ultimo è stato risolto a favore della legittimità del segnale privo di dette indicazioni. Gli estremi dell'ordinanza, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, infatti, hanno la funzione di consentire agli organi preposti di verificare che i segnali siano stati apposti dagli organi competenti, e la loro omissione non esime l'automobilista dall'obbligo di rispettare l'ordine prescritto (Cass. n. 6474/00).

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