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lunedì 9 novembre 2009

L'accertamento dell'infrazione al codice della strada

Una vexata questio riguarda l'obbligo o meno dell'immadiata contestazione dell'infrazione al codice della strada. Sebbene, in via generale, il pubblico ufficiale debba procedere alla immediata contestazione e all'identificazione del conducente, è lo stesso codice della strada che esplicitamente prevede che ciò può non essere fatto qualora la contestazione non sia possibile, o semplicemente opportuna in virtù delle condizioni in cui operano gli agenti (art. 384, regolamento d'esecuzione del c.d.s.). La Cassazione ha ulteriormente chiarito la sfera operativa di tale norma, includendovi anche ipotesi in cui la certezza dell'illecito si concretizza in un momento successivo, o in conseguenza di accertamenti che per la loro complessità non possono essere realizzati nell'immediatezza, semprechè tali circostanze siano specificate nel verbale di contestazione (Cass., n. 14040/08).
Tuttavia, in caso di rilevazione mediante il dispositivo "autovelox" il giudice non può eccepire che gli operatori non abbiano adottato uno dei possibili sistemi che consenta l'immediata contestazione dell'infrazione.
In estrema sintesi, la contestazione successiva è legittima a condizione che ricorrano le circostanze suesposte, e che le stesse siano indicate nel verbale. In caso contrario, procedere al ricorso!

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