Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 12 novembre 2009

Processo troppo lungo? Risarcimento in quattro mesi!

Com’è noto, il male per definizione della giustizia italiana è la lunghezza dei processi! Forse non tutti sanno che grazie alla L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’eccessiva lunghezza del processo non è più necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea con sede in Strasburgo, ma è sufficiente presentare un ricorso presso la Corte d’Appello, la quale entro quattro mesi emette un decreto provvisoriamente esecutivo e ricorribile in Cassazione.
Appare opportuno mettere subito in rilievo che il danno (non patrimoniale) in esame non deve essere provato, in quanto esso è conseguenza normale – anche se non automatica - della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché, pur dovendo escludersi l’automaticità è necessariamente insito nell’accertamento della violazione, per cui il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenerlo sussistente, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cassazione Sezioni Unite, n. 1338/2004; Cass. n.402/2009)
La condizione per ottenere il risarcimento suddetto è la violazione della ragionevole durata dei processi (art. 2, comma I, L n. 89/2001), da valutare in relazione alla complessita' del caso, e, in funzione di quest’ultima, del comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione (art. 2, comma II, L. n. 89/2001).
Poiché la legge non indica termini, anche i giudici italiani hanno fatto proprio il sistema adottato dalla Corte europea che considera ragionevole un processo il cui primo grado duri tre anni, il secondo due, e quello di legittimità (Cassazione) tre.
Se il processo nel suo complesso, o un singolo grado di esso, dovesse superare i suddetti limiti, entrambe le parti (attore e convenuto) sono legittimate a chiedere e ottenere il risarcimento danni, con buona pace del lento sistema giudiziario italiano!

Nessun commento:

Posta un commento