Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 26 novembre 2009

L’eccesso di velocità non può essere accertato con la sola percezione del vigile

I Giudici della Suprema Corte hanno di recente affermato un principio di estrema importanza, distinguendo tra ciò che può essere rilevato dal vigile con i suoi sensi, e ciò che richiede necessariamente l’ausilio di determinati strumenti elettronici.
Con la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista multato perche non indossava le cinture di sicurezza e per eccesso di velocità rilevata dai sensi del vigile accertatore.
I Giudici della Cassazione hanno condiviso la sentenza del Giudice di pace che aveva dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il Giudice di pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva.

Nessun commento:

Posta un commento