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venerdì 27 novembre 2009

Animali e condominio: guerra e pace!

Un motivo di litigio molto frequente nei condomini è la contestata presenza di animali domestici.
Per risolvere la prima problematica occorre accertare quanto stabilito dal regolamento di condominio, e ancora prima verificare la natura di quest’ultimo. Infatti, qualora il regolamento fosse contrattuale (adottato con l’accordo di tutti) l’eventuale clausola che vietasse di possedere animali costituirebbe un inadempimento in senso stretto che esporrebbe l’obbligato persino al risarcimento, oltre all’obbligo di allontanamento dell’animale acquistato. In caso di regolamento assembleare (adottato con le maggioranze prescritte dal codice civile) a nessun condomino (compreso colui che abbia manifestato il proprio consenso all’adozione del regolamento violato) potrebbe vietarsi il possesso di animali domestici, poiché una norma che ponesse una limitazione alla proprietà privata richiederebbe una ulteriore manifestazione di volontà, che non potrebbe desumersi da quella manifestata in sede di approvazione del regolamento medesimo (Cass. 04/12/1993, n. 12028).
L’uso dell’ascensore (bene comune) è consentito all’animale salvo che il regolamento, di qualunque natura esso sia, lo vieti. L’assenza dell’eventuale preclusione non esime il proprietario dell’animale dall’evitare che lo stesso ascensore possa sporcarsi o danneggiarsi a causa del suo animale. Resta ferma, in ogni caso, la sua responsabilità, e il correlato obbligo di risarcire l’eventuale danno.

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