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martedì 17 novembre 2009

L’avviso di multa lasciato dal vigile sul parabrezza non ha valore

Con il parere n. 24605/2008, il Ministero dei trasporti ha precisato che la contestazione non immediata dell’infrazione è ammessa dal Codice della Strada nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e che la notifica del verbale deve comunque avvenire secondo le modalità disciplinate dall’art. 385 del Regolamento.
Ne consegue che l'avviso di infrazione lasciato dal vigile sul cruscotto dell’auto in divieto di sosta, in quanto procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto e non può essere nemmeno oggetto di ricorso nell’ipotesi di difformità con il successivo verbale, per cui non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell'avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.

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