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mercoledì 18 novembre 2009

Anche se la madre è casalinga, al padre spetta il riposo

Con la discussa circolare n. 112/2009, l’Inps subordinava i riposi giornalieri del padre, soprannominati per allattamento, a un complesso di limiti (come ad es. quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi) ed oneri anche documentali, sebbene non esistesse norma alcuna che lasciasse spazio a siffatta interpretazione.
A chiarire meglio i termini del problema ci ha pensato il Consiglio di Stato, mettendo in evidenza che l’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001 (che disciplina il riposo in esame) è quella di beneficiare il padre dei permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
A tacer d’altro, appare singolare che lo stesso I.N.P.S., con circolare n. 109/2000, nel pieno rispetto della ratio chiarita dal Consiglio di Stato, non richiedeva alcuna documentazione alle madri che svolgevano un lavoro autonomo o dipendente.
Per evitare un’evidente disparità, si ripete, non supportata da alcuna norma, , con circolare n. 112/2009, il Ministero del Lavoro ha modificato la suindicata circolare dell’I.N.P.S., dando una lettura dell’art. 40 lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, che si colloca nello stesso solco della citata sentenza del Consiglio di Stato.

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