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martedì 5 ottobre 2010

Impugnazione della sanzione inflitta per violazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo si applica anche nei locali assegnati alla disponibilità del dipendente pubblico, purchè aperti ad altri utenti ed al pubblico. Ciò vale non solo per le stanze degli impiegati e dei dirigenti, ma anche per lo studio in cui il docente universitario riceve gli studenti.
E se l'Amministrazione infligge al trasgressore la sanzione prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1 e 7 e dalla Dir.P.C.M. 14 dicembre 1995, l'interessato non può impugnarla subito davanti al giudice.
Con questa sentenza, la n. 11281 del 2010, la Cassazione ha chiarito che il verbale di contestazione suindicato non costituisce titolo esecutivo e, dunque, prima di esperire l'azione giudiziale, l'interessato deve omettere il pagamento della somma prevista e attendere che l'Amministrazione procedente faccia rapporto al Prefetto e che questi disponga il pagamento con ordinanza. Solo al termine di tale procedimento l'interessato potrà presentare ricorso impugnando l'ordinanza che, avendo natura ingiuntiva, costituisce titolo esecutivo valido ai fini dell'impugnazione.

Separazione: la rata del mutuo a carico dell'ex marito può essere decurtata dall'assegno di mantenimento

Con sentenza del 25 giugno 2010, n. 15333, la Cassazione ha stabilito che in materia di separazione personale, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dall'un coniuge all'altro è legittimo avere riguardo al pagamento da parte del coniuge obbligato dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in regime di comunione e, pur in assenza di figli, adibita ad abitazione della moglie. La circostanza di cui innanzi, oltre che pienamente ammissibile, in quanto apprezzamento di fatto, deve ritenersi non sindacabile in sede di legittimità.

lunedì 4 ottobre 2010

Sanzioni per violazione della normativa antiriciclaggio

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione della normativa antiriciclaggio, al fine di accertare la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 143 del 1991, convertito nella legge n. 197 del 1991, per il quale non è possibile trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad Euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, occorre far riferimento al valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale. Ciò posto, sussiste la violazione del predetto divieto anche nell'ipotesi in cui, come accaduto nel caso concreto, il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ovvero con più versamenti di valore inferiore o pari al massimo consentito.

E’ impugnabile “la comunicazione di iscrizione a ruolo” inoltrata con il mezzo postale

Con la sentenza del 15/06/2010, n. 14373, Sez. Trib., i Giudici di legittimità ha stabilito che la “comunicazione di iscrizione a ruolo” spedito a mezzo posta ordinaria e non tramite notifica, è da ritenersi atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 32, co 1, lett. a) del D.Lgs. n. 46/1999. Tale decreto disciplina la fattispecie relativa alla c.d. riscossione spontanea delle imposte dovute a mezzo ruolo, prevedendo che si considera tale la riscossione da effettuare a “seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento”. I giudici della Cassazione sostengono che la comunicazione di iscrizione a ruolo non è atto privo di effetti giuridici e quindi il contribuente ha l’interesse a impugnarlo a tutela della propria situazione giuridica. Interesse del contribuente che scaturisce proprio dalla comunicazione ricevuta a mezzo posta poiché contiene “la determinazione dell’esatta somma dovuta e la specifica che in mancanza del suo pagamento seguirà l’iscrizione a ruolo. Pertanto, tale atto si qualifica come una vera e propria liquidazione dell’imposta e quindi è da giudicare equipollente alla cartella esattoriale, impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
Tale sentenza si pone nel già consolidato solco dell’orientamento giurisprudenziale della medesima Cassazione, secondo il quale “nel processo tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 546/1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda in una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla progettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto non assumendo alcun rilevo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione”.

venerdì 1 ottobre 2010

Il veicolo in stato di abbandono è rifiuto anche se iscritto al P.R.A.

In tema di rifiuti, la Terza Sezione della Cassazione, con sentenza del 10/06/2010, n. 22035, ha affermato che la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504). In particolare, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, richiamato dall’art. 231 del DLgs n. 152/06 (“veicolo fuori uso” è un veicolo ... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’art. 6 del “decreto Ronchi”) e dall’art. 3 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 209/2003 (è rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA), la S.C. afferma che “deve essere considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (Cassazione, Sez. 3, 23/06/2005, n. 33789).
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti - di cui all’art. 51, comma 2, del “decreto Ronchi” e sostanzialmente riprodotto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 - è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o a gli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).

La procura per la diffida ad adempiere deve essere rilasciata sempre per iscritto

Non è raro che il creditore di una obbligazione non adempiuta si rivolga al proprio avvocato affinchè quest’ultimo diffidi ad adempiere con la “consueta” intimazione per iscritto. Ebbene, poiché rispetto al rapporto obbligatorio il legale è terzo, ovvero estraneo, affinchè la diffida medesima sia efficace è necessario che il mandato del creditore al proprio avvocato sia redatto per iscritto non essendo sufficiente la forma orale.
Risolvendo un contrasto risalente nel tempo, infatti, le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 14292 del 15/06/2010, hanno statuito che la procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. (diffida per iscritto ad adempiere entro un congruo termine decorso il quale il contratto deve intendersi risoluto) deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto.
Con la suddetta decisione, pertanto, i Supremi Giudici aderiscono ad una delle tesi già condivise in passato dalla stessa Corte, secondo la quale affinché la diffida ad adempiere possa produrre i suoi effetti è necessario che chi la invia sia un soggetto munito di procura scritta del creditore e che tale procura sia allegata alla diffida medesima o comunque portata a conoscenza del debitore. Ciò in quanto trattasi di atto unilaterale destinato a incidere sul rapporto contrattuale determinandone la risoluzione per l’inutile decorso del termine assegnato (Cass., 25.3.1978, n. 1447).