Cerca su Google

Ricerca personalizzata

venerdì 6 novembre 2009

Danni causati dalla cattiva manutenzione del manto stradale

A molti sarà capitato di imbattersi in vere e proprie voragini che inspiegabilmente si creano nel manto stradale, o molto più semplicemente di percorrere strade accidentate a volte quanto un sentiero di aperta campagna. Legittimo, pertanto, è chiedersi a chi si debba imputare la responsabilità di un eventuale danno che si dovesse produrre a un mezzo o a una persona. Tale fattispecie viene generalmente ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c. c.; ma oggi è sempre più frequente il ricorso all'art. 2051, c.c., che discpilina la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia. In passato, infatti, prevaleva l'opinione secondo cui la P.A. non potesse controllare e repentinamente intervenire sull'intera rete stradale di propria competenza. Oggi, invece, un filone giurisprudenziale sempre più consistente ha assunto l'opinione opposta, ritenendo che quanto sinora negato in realtà sia possibile, almeno in riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura e alla pertinenza della strada, versando nel caso fortuito allorquando il danno sia causato dagli stessi utenti, o da una repentina alterazione dello stato delle cose che non possa essere prontamente segnalata o rimossa (Cass. 11 giugno 2009, n. 13550).
Adesso il danneggiato ha un'arma in più per ottenere il giusto risarcimento.

Nessun commento:

Posta un commento