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giovedì 19 novembre 2009

Voli annullati: decide il giudice del luogo di partenza o arrivo

In materie di controversie nascenti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali aventi per oggetto il trasporto aereo internazionale, con sentenza n. C. 204/08 depositata il 9 luglio 2009, la Corte europea di Giustizia ha stabilito che il giudice competente è quello del luogo di partenza o di arrivo, in caso di volo effettuato tramite un unico vettore, a scelta di chi adisce l’autorità Giudiziaria.
I giudici “europei” hanno motivato detta decisione chiarendo che a norma del regolamento n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), che disciplina il contratto di compravendita di beni, il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente - in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in diversi Stati membri - avviene nel luogo in cui vi è la fornitura principale dei servizi. Nel caso del trasporto aereo detti servizi, quali l’identificazione del passeggero, l’imbarco, lo sbarco, la consegna dei bagagli, avviene sia nel luogo di partenza che in quello d’arrivo.
Alla luce di quanto sopradetto in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento n. 261/2004 è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.

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