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sabato 7 novembre 2009

Termine per la notifica delle multe: facciamo il punto

A norma dell'art. 210, c. d. s., in caso di contestazione differita, il verbale deve essere notificato entro 150 giorni dal fatto. Detto termine inizia a decorrere dal momento in cui la P. A. è posta nella concreta condizione di conoscere il nominativo dell'obbligato, ovvero del proprietario del mezzo indicato nei pubblici registri (Corte Cost., sentenza n. 198, 1966; Cass, sent. n. 27936/2008). Questo principio è stato ribadito da una recente sentenza della Cassazione la quale ha ulteriormente chiarito che: "In tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata contestazione immediata del verbale, il momento dell'accertamento, in relazione al quale decorre il "dies a quo" del termine prescritto [...] per la notifica degli estremi, non coincide nella conoscenza dei fatti nella loro materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta acquisizione e valutazione".
Sulla base di quanto ormai si è consolidato in giurisprudenza, non pare che in futuro ci possano essere ulteriori dubbi. Dunque, attenzione!

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