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sabato 5 febbraio 2011

La class action può essere esercitata da qualunque acquirente

Il Tribunale di Milano, nella causa R.G.N. 98/10, con l'ordinanza del 16 dicembre 2010, depositata il 20 dicembre 2010, ha ammesso parzialmente una class action esercitato contro l’ingannevolezza del foglio illustrativo di un prodotto farmaceutico, stabilendo che, a norma dell'articolo 140 bis, codice del consumo, qualunque acquirente "componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa" può esercitare l'azione collettiva o di classe per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Con tale provvedimento il Tribunale adito ha stabilito il principio secondo cui la “qualifica” di consumatore deve essere riconosciuta a chiunque si renda acquirente di un prodotto, compresi gli avvocati delle associazioni dei consumatori, non rilevando che l’eventuale acquisto sia finalizzato all’esercizio dell’azione di classe.