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martedì 17 novembre 2009

Gli eredi accedono gratuitamente al conto corrente del defunto

L’art. 119 del Testo Unico Bancario prevede che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Qualora gli eredi dovessero presentare una richiesta di accesso a norma dell’art 7 del codice della privacy, la Banca non ha l'obbligo di esibire copia di ogni documento contenente i dati personali dell'interessato, in quanto l’art. 10 del Codice della privacy prevede, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che il titolare del trattamento (la Banca) adotti misure idonee ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili. La Banca, pertanto, dovrebbe fornire copia degli estratti conto e dei documenti contabili ai familiari del defunto imputando i costi dell’operazione ai richiedenti.
Con decisione n. 1541439, il Garante della privacy ha ricordato che i parenti del familiare defunto sono legittimati a esercitare gratuitamente e senza l’applicazione delle commissioni bancarie il diritto di accesso ai dati personali dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Codice della privacy che prevede che «i diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione».

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