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martedì 17 novembre 2009

Vendite a distanza: il consumatore non può essere costretto a pagare un’indennità di uso.

Gli acquisti a distanza, in passato con le televendite oggi con internet, sono all’ordine del giorno, e per questo è bene che il consumatore venga a conoscenza di un’importante decisione della Corte di Giustizia europea, che si è pronunciata sulla legittimità della clausola che pone a carico dell’acquirente un’indennità per l’uso del bene, qualora venga esercitato il diritto di recesso.
Con la sentenza n. C-489/2007 depositata il 3 settembre 2009, infatti, i giudici della Corte europea hanno inteso aumentare la tutela a favore dei consumatori nei contratti a distanza, chiarendo che il diritto di recesso «è stato previsto proprio per consentire al consumatore di meditare sull’acquisto e di ripensarci, dopo averlo ricevuto, senza alcun onere. Di conseguenza, proprio per garantire che il recesso non abbia un mero carattere formale la direttiva si limita a prevedere che al consumatore vengano addossate le sole spese di spedizione relative alla restituzione della merce. Questo perché chi acquista a distanza si trova in una situazione di svantaggio in quanto non può visionare la merce e quindi il diritto di recesso deve essere garantito nel modo più ampio possibile, senza oneri economici che ne compromettano la funzionalità e l’effettività».
L’unico caso in cui è ammissibile che al consumatore sia addossata un’indennità, si verifica qualora l’uso del bene sia fatto in violazione dei criteri di buona fede, correttezza e arricchimento senza causa, sempreché la stessa indennità non sia sproporzionata.

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