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martedì 1 dicembre 2009

In caso di ricostruzione vanno rispettate le distanze imposte dal vigente piano regolatore

I proprietari di fondi confinanti sui quali non insista alcun fabbricato, sono titolari del cosiddetto diritto di prevenzione, che consente a ciascuno di essi di costruire per primo scegliendo la posizione del nuovo fabbricato tra le seguenti opzioni: confine, distanza da esso di tre metri - o quella maggiore prevista dal piano regolatore -, o della metà, costringendo così il vicino ad adattarsi alla scelta operata.
Può porsi, pertanto, il dubbio se tale diritto persista in caso di ricostruzione dell’edificio, consentendo al proprietario di collocare il nuovo manufatto nella medesima posizione, o se venga meno, imponendo al proprietario di riedificare rispettando il nuovo piano regolatore o le distanze prescritte dall’esistenza del fabbricato nel fondo confinante.
Su tale problematica, i Giudici della sez. II della Cassazione civile, con sentenza n. 2563 del 2 febbraio 2009, hanno stabilito che chi ricostruisce non può sottrarsi al rispetto delle nuove norme del regolamento edilizio che fissa determinate distanze tra le costruzioni, poiché le stesse sono poste non soltanto nell'interesse del proprietario frontista, ma anche a beneficio dell’urbanistica in generale; posto che tale problema si deve ritenere insussistente qualora sia lo stesso piano regolatore a stabilire esplicitamente il rispetto delle distanze anche in caso di ricostruzione.

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