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mercoledì 18 novembre 2009

TV a pagamento, telefonia e internet: disdetta in 30 giorni e senza oneri impropri

Con la legge n. 40/2007 (cosiddetto decreto “Bersani-bis”), i contratti di telefonia, pay tv e internet possono essere oggetto di recesso con un preavviso di 30 giorni, senza sopportare alcun onere che non sia il semplice rimborso delle spese sostenuto dalla società fornitrice del servizio per il definitivo distacco o il semplice passaggio a un altro operatore.
Nell’esplicitare i suddetti principi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 484/08/Cons, ha ribadito che l'esercizio di recesso non deve in alcun modo essere gravato da oneri impropri, definendo “pertinenti" solo quei costi che risultino basati su valutazioni oggettive e imparziali e calcolati secondo rigidi criteri di causalità e strumentalità, mentre con le delibere n. 96/07/Cons e la n. 126/07/Cons, ha fissato in via regolamentare le modalità di attuazione dei principi di trasparenza e corretta informazione delle condizioni contrattuali riservate agli utenti.

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