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martedì 10 novembre 2009

Sulla tassa dei rifiuti non è possibile applicare l’I.V.A..

Recentemente la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione particolarmente delicata per i bilanci pubblici, ma anche per l’economia dei contribuenti, ritenendo che la “T.I.A.” (Tassa Igiene Ambientale) è una variante della T.A.R.S.U., e come tale essa è un tributo del quale presenta tutti i caratteri quali: l’obbligatorietà, l’assenza del rapporto sinallagmatico (di reciprocità), collegamento della prestazione pubblica offerta a un presupposto economico rilevante. Per effetto di tale decisione che sopisce il dibattito che sull’argomento era sorto, anche sulla “T.I.A.”, come sulla “T.A.R.S.U.”, non è possibile applicare l’I.V.A., poiché ciò determinerebbe l’applicazione di una tassa su un’altra tassa, sì da determinare una imposizione illegittima (n.238 del 24 luglio 2009).
Alla luce di questa fondamentale pronuncia della Consulta, gli enti pubblici e le aziende che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti devono prestare particolare attenzione per non scivolare in tale illegittima condotta, che determinerebbe un numero particolarmente elevato di ricorsi.

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