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giovedì 26 novembre 2009

Il turista che non può partire per cause gravi ha diritto al risarcimento

In vista delle prossime vacanze, pare ancora opportuno soffermarsi su alcune pronunce della Cassazione che faranno certamente piacere ai viaggiatori.
Con sentenza numero 26985 del 20 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che il turista che, per colpa a lui non addebitabile, non è riuscito a partire a causa di un motivo molto serio, deve essere rimborsato. Se la causa della mancata partenza è la sua morte improvvisa ad essere rimborsata deve essere la sua famiglia. A tale conclusione i giudici della Suprema Corte sono giunti mettendo in rilievo che vi è una differenza tra i motivi futili e motivi cosiddetti serissimi (ricovero ospedaliero, morte) che impediscono la partenza. Infatti, «il venir meno dell’interesse creditorio può essere legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore, nonché oggettivamente incidente sull’interesse che risulta esplicitato nel contratto: una impossibilità tale, cioè, da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità turistica».
Devono, invece, ritenersi “non serie” «le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, quali il desiderio di allontanarsi dalla famiglia o dalla cerchia degli amici, l’esigenza di un distacco dall’ambiente di lavoro, la necessità di riprendersi da un periodo di stress, la ricerca di avventure post-matrimoniali».

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