Cerca su Google

Ricerca personalizzata

martedì 10 novembre 2009

Annullabilità della delibera che statuisce sui criteri di ripartizione delle spese condominiali

Cass. Civ. , Sez. II, sentenza del 14 gennaio 2009, n. 747


In materia di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare che modifichi detti criteri e' inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 1137, c.c..
Tale orientamento giurisprudenziale è stato parzialmente rimodellato da una recente sentenza del Supremo Collegio, il quale ha deciso che esso trova applicazione solo nel caso in cui l'assemblea consapevolmente modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge; al di fuori di questa ipotesi, invece, le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese sono semplicemente annullabili a norma dell'art. 1137, c.c..

Nessun commento:

Posta un commento