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venerdì 20 novembre 2009

La banca risponde anche del danno causato dal promotore

Con sentenza n. 13529 dell’11 giugno 2009, la terza sezione della Cassazione ha ribadito un principio di estrema importanza, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello in corso, durante il quale i listini delle borse internazionali hanno mostrato una estrema volatilità.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, «la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede - ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio.
Nonostante la “colpa del cliente” che all'atto della richiesta di disinvestimento delle somme di sua pertinenza chiede che le somme medesime vengano contestualmente versate sul conto personale del promotore, resta il fatto che l’intermediario si era sottratto alle rigorose regole concernenti le modalità di affidamento all'intermediario dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, così violando i più elementari oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento tramite intermediazione (e così inevitabilmente concorrendo nel cagionare il danno poi lamentato), attesane, oltretutto, la (indiscussa) qualità di soggetto perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento delle incombenze di cui è investito».

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