Cerca su Google

Ricerca personalizzata

mercoledì 18 novembre 2009

Per gli infortuni sul lavoro è responsabile anche il subappaltatore

Sebbene il committente abbia nominato un responsabile della sicurezza, con il compito di coordinare tutte le imprese che operano nel cantiere, il subappaltatore resta responsabile della sicurezza dei propri operai, in quanto tale nomina non esonera il datore di lavoro dal controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dall'art. 9, lettere a) e b), D.Lgs. n. 494/1996 (adesso art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), ciò perché il datore di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di prevenzione e di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la responsabilità del committente […] in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”. Nella materia di cui ci si occupa e nella quella sono in gioco valori primari come la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica”.
Se ne deduce che “il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui”, e che, “in ragione dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.

Nessun commento:

Posta un commento