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martedì 24 novembre 2009

Bar rumoroso? Per farlo chiudere prima è sufficiente l’esposto di una sola famiglia

Il TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 1814 del 2 novembre 2009 ha disposto la legittimità dell’ordinanza che impone la chiusura anticipata di un bar – in attesa dell’adozione delle misure idonee a riportare la rumorosità nei limiti di legge – la cui attività sia fonte dell’inquinamento acustico, poichè “il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l’unico mezzo a disposizione rappresentato, per l’appunto, dall’ordinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 447/95. La motivazione espressa per relationem al verbale dei rilievi fonometrici operati dall’USL appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell’obbligo di legge […] sono numerose le pronunce in cui si mette in luce come l'art. 9 della legge 447/1995 (ordinanza sindacale) rappresenti per così dire l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819)”.

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