Qualora le Regioni affidino la lotta al randagismo alle A.S.L., queste, e non il Comune, sono obbligate a risarcire i danni provocati dalle aggressioni dei cani randagi.
Infatti, sul presupposto che le A.S.L. costituiscono strutture dipendenti dalla regione, e strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale, con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009, i giudici della Cassazione hanno stabilito che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
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