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mercoledì 25 novembre 2009

Se il volo ritarda più di tre ore, la compagnia aerea deve risarcire

Il periodo delle vacanze natalizie si avvicina, ed è bene che i viaggiatori sappiano che con la sentenza n. C 402/07 e C 432/07 del 19/11/2009, la Corte di Giustizia europea estende i loro diritti riconoscendo il diritto a un indennizzo, che non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni, qualora il volo dovesse accumulare tre o più ore di ritardo.
Premettendo che l’indennizzo in esame viene riconosciuto anche nell’ipotesi in cui i passeggeri venissero “dirottati” su un altro volo, poiché tale ipotesi integrerebbe quella di “volo cancellato” espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004, i Giudici della Corte europea hanno evidenziato che la circostanza che tale regolamento non disciplini espressamente l’eventuale ritardo, deve essere colmata effettuando una interpretazione della disciplina che tenga conto della ragione cui essa è ispirata, e che pertanto deve portare alla sua estensione anche alla fattispecie del ritardo che determina un indennizzo a favore del passeggero da liquidarsi secondo gli stessi criteri previsti per il volo cancellato, ovvero: euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km; euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali trai 1.500 e i 3.500 km; euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.

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