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martedì 3 novembre 2009

Se l'edificio è causa dello smottamento, il proprietario deve rimuovere il pericolo

Se gli immobili sono la causa di smottamenti a causa delle modalità di costruzione, grava sul proprietario dello stesso l'onere di rimuovere il pericolo che ne dovesse derivare.
Con questa motivazione i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dai proprietari di un edificio causa di uno smottamento, per il quale il P.M. aveva disposto il sequestro per il pericolo che ne derivava anche alle persone.
Secondo i giudici, infatti, sussiste il reato di cui all'art. 677, c.p., (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), qualora lo smottamento del terreno sia dovuto all'assenza del sistema fognante e denantre che avrebbe dovuto convogliare le acque (Cass. pen., Sez. I, 14/10/2009, n. 40034).

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