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venerdì 13 novembre 2009

Ausiliari del traffico e legittimità delle multe da essi rilevate

Al di là delle ragioni che hanno spinto la loro introduzione sulle strade italiane, gli ”ausiliari del traffico” oggi sono una realtà con la quale bisogna fare i conti, e pertanto appare opportuno comprendere le condizioni che rendono legittime le multe da essi elevate agli automobilisti. Anche questa, infatti, rappresenta una vexata questio che ha coinvolto con sempre maggiore frequenza i giudici della Suprema Corte, i quali si sono persino pronunciati a Sezioni Unite il 9 marzo 2009, stabilendo che le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
Sull’argomento la Cassazione è tornata con la sentenza n. 22676, emessa il 27 ottobre 2009, ribadendo che i c.d. vigilini (gli ausiliari del traffico) possono sanzionare gli automobilisti “indisciplinati” che parcheggiano in divieto di sosta le proprie autovetture nelle strade pubbliche, anche fuori dalle famigerate “strisce blu”, solo se dipendenti comunali. I limiti di competenza sono valide solamente per coloro che si trovano alle dipendenze delle società concessionarie, i quali possono rilevare le infrazioni esclusivamente nelle zone blu e in quelle limitrofe di stretta pertinenza (che impediscono il parcheggio nella zona blu impedendo la riscossione del relativo ticket), e per gli ispettori del trasporto pubblico legittimati a rilevare multe nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici.

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