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giovedì 19 novembre 2009

Il gestore dei parcheggi risponde dei danni subiti dalla macchina

Il gestore del parcheggio incustodito è responsabile dei danni subiti dalla macchina ad esso affidata, anche se espone il cartello con il quale avvisa gli utenti di non rispondere di eventuali furti o danneggiamenti.
Con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha condannato l’azienda trasporti di Milano a risarcire il danno subito da un automobilista a causa del furto della propria autovettura avvenuto in un parcheggio a pagamento gestito dalla medesima società.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, il contratto che si stipula con il gestore del parcheggio è assimilabile a quello di deposito che pone a carico del concessionario l’onere di custodire il bene nel momento in cui dall’automobilista incassa la tariffa stabilita, anche mediante l’introduzione di moneta nell’apposito meccanismo, in quanto il dovere di custodia può essere surrogato da «sistemi complementari automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l’uso di schede o biglietti magnetici».

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