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martedì 24 novembre 2009

Il venditore del pacchetto turistico è responsabile dei danni subiti dal viaggiatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24044 del 2009 del 13/11/2009, si è nuovamente pronunciata sulla responsabilità del tour operator in caso di danni subiti dal viaggiatore stabilendo che l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, ad esempio), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (nello stesso senso anche Cass. n. 5531/2008).
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha condiviso la tesi sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008, ribadendo che il danno non patrimoniale è risarcibile quando deriva da un fatto illecito, ma anche quando trae origine da un inadempimento contrattuale, poiché costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio insuscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.

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