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lunedì 16 novembre 2009

Quando i beni acquistati dal coniuge cadono in comunione legale dei beni

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni che determina la comproprietà tra i coniugi di tutti i beni da essi acquistati singolarmente o insieme, salvo le eccezioni previste dalla legge (artt.177 e 179 c.c.).
Le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi per effetto dell’ordinaria e/o straordinaria amministrazione gravano sui beni della comunione e, in via sussidiaria, su quelli personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190, c.c.).
Relativamente alle obbligazioni contratte da un solo coniuge si pone la necessità di distinguere tra amministrazione ordinaria e straordinaria, con la precisazione che, sebbene per entrambe valga il principio suesposto, in caso di atti di amministrazione straordinaria compiuti da uno dei due coniugi, l’altro ha il potere di chiedere o l’annullamento dell’atto stesso entro un anno dal suo compimento, o il ripristino della comunione nello stato in cui si trovava prima che l’atto fosse compiuto.
Ne consegue che se un coniuge da solo acquista un bene di consumo come un qualunque elettrodomestico, questo cade in comunione e il relativo prezzo deve essere pagato da entrambi i coniugi poiché l’obbligazione grava sulla comunione legale e solo in via sussidiaria, sui beni personali di ciascun di essi nei limiti di cui al citato art.190 c.c.(Cass. 7/7/1995 n.7501; Cass. 8/1/1998, n. 87).

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