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mercoledì 18 novembre 2009

Il Comune che interrompe l’erogazione dell’acqua paga i danni

Con sentenza n. 3539 del 14 febbraio 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esplicitato un principio di estrema importanza, disponendo che l’ente locale è tenuto al risarcimento dei danni quando, nonostante il pagamento del consumo, ha interrotto il servizio. Il privato, a cui si riferisce l’utenza, è titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo che lo legittima a richiedere il risarcimento del danno al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, poiché tale materia non rientrano nell’elenco delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (art. 33, D.lgs. n. 80/2008), in quanto «il rapporto che si instaura tra il comune ed il privato, relativamente all’erogazione dell’acqua potabile, è di natura privatistica».

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