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venerdì 27 novembre 2009

Il diritto di sopraelevare: diritto, divieto e riconoscimenti per gli altri condomini

La costruzione di un’ulteriore unità abitativa da parte del condomino dell’ultimo piano di un edificio può essere motivo di attrito all’interno del condominio. Con una nuova sentenza, la Cassazione torna su questa problematica chiarendo alcuni aspetti.
Con sentenza n. 21629, del 12 ottobre 2009, i Giudici della Suprema Corte stabiliscono che
il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale con le limitazioni previste dall'art. 1127 c.c. (condizioni statiche, stabilità) senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale (sentenza 6/12/2000 n. 15504), e fatti valere da ciascuno dei condomini sia come tale, sia quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio (sentenze 3/12/1994 n. 10397; 25/10/1988 n. 5776).
In ipotesi di sopraelevazione di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) risultanti, entrano a far parte del condominio ipso facto e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 c.c., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le parti di edificio ivi menzionate, ancorchè comprese nei piani preesistenti (sentenza 11/5/1984 n. 2889).
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c., u.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118 c.c., comma 1, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (sentenza 16/6/2005 n. 12880).

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