sabato 14 novembre 2009
Spese dell’amministratore non preventivamente autorizzate dall’assemblea condominiale
In via generale l’amministratore del condominio che sopporti oneri per l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, salvo che si tratti di lavori urgenti, che non ammettano dilazione nel tempo. Su questa problematica è intervenuta una nuova sentenza della Cassazione la quale ha chiarito che l'assemblea può riconoscere vantaggiosa l'opera e la relativa spesa decisa dall’amministratore senza la sua preventiva autorizzazione, ancorché non indifferibile ed urgente, e approvarla purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini (Cass., n. 18192/2009).
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