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mercoledì 11 novembre 2009

Condizione per la risoluzione del contratto di vendita in caso di bene difettoso o privo delle qualità promesse

Un’ipotesi particolarmente frequente nel commercio, è l’acquisto di beni affetti da vizi o privi delle qualità promesse dal venditore. In entrambi i casi è possibile esperire l’azione di risoluzione del contratto, ma in presenza di condizioni diverse. Come ha ulteriormente chiarito la Cassazione con una recente sentenza, per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto non è richiesta dall'art. 1492 c.c. la colpa dell'alienante, la cui sussistenza è, invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria per difetto delle qualità promesse, in quanto l'art. 1497 c.c., che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento, il quale è fondato sulla colpa, per promuovere l'azione risarcitoria, nella quale l'art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi (Cassazione civile , sez. II, 18 maggio 2009, n. 11423).
L’assenza delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente (Cassazione civile , sez. II, 24 maggio 2005, n. 10922)

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