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mercoledì 31 marzo 2010

Furto nel parcheggio dell’Hotel: va risarcito anche se l'auto non è di proprietà

Con sentenza del 12/03/2010, n. 6048, la Cassazione ha disposto che l'accoglimento della domanda risarcitoria del depositante (ossia di chi deposita, come il cliente di un Hotel) non e' legata alla sussistenza di "una corrispondente diminuzione patrimoniale", non patita dal ricorrente per non essere proprietario del bene. Il titolare dell'obbligazione risarcitoria e' il depositante, trovando la prestazione sostitutiva il suo fondamento proprio nel suo mancato, diligente adempimento dell'obbligazione contrattuale.
Ciò detto, resta tuttavia impossibile attribuire al ricorrente il controvalore dell'autovettura, posto che non sussiste in suo favore la corrispondente diminuzione patrimoniale; va detto, inoltre, che dall'autorizzazione ad usare il veicolo rilasciato dalla società concedente in leasing e conduttrice del veicolo non risulta che l'appellante abbia affrontato un qualche esborso per assicurarsi il godimento dell'auto.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito e' il depositante, senza che il depositario (nel caso in esame l’Hotel) possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata.
Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'obbligazione sostitutiva, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario della cosa depositata, che incombe al depositario nel caso di perdita a lui imputabile e che, derivando egualmente dal contratto, egli non può esimersi dall'adempiere, eccependo che la cosa non era di proprietà dell'altro contraente.
Quindi, nel contratto di deposito, la dimostrazione della proprietà del bene, da parte del depositante, non ha alcun rilievo sotto il profilo della legittimazione a richiederne la restituzione; od, in caso di sua impossibilità, ad esigere la prestazione sostitutiva.
Il depositante e' quindi, il titolare dell'obbligazione sostitutiva, mentre il proprietario rimane estraneo al rapporto contrattuale di deposito.
D'altra parte, a volere ragionare a contrario, l'obbligazione sostitutiva nascente dalla mancata restituzione del bene per fatto imputabile al depositario, - nei casi in cui il depositante non sia anche il proprietario - sarebbe priva di titolare, con la conseguenza che il depositario, in base al contratto di deposito, non risponderebbe ad alcuno.
L'obbligo di custodia esplica, quindi, i suoi effetti unicamente nei confronti del depositante, cui deve essere fatta la restituzione della res depositata; ed allo stesso spetta, in difetto di restituzione, il risarcimento dei danni.

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