Al fenomeno dell’indebita detrazione per IVA riguardante operazioni fittizie, che continua a essere di stretta attualità come confermato dalla quotidiana cronaca giudiziaria, è connessa la problematica su chi gravi l’onere probatorio volto a mostrare o meno la veridicità delle stesse.
Sull’argomento è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 4013, del 19/02/2010, dalla cui analisi si può evincere che il contribuente può detrarre, salvo che il Fisco rinvenga dati analitici concretamente riferiti a operazioni determinate, che rendano verosimile la frode (tipicamente, l’assenza di mezzi operativi del fornitore, anomalie nelle consegne o nelle compagini societarie e simili), invertendo, non in senso tecnico ma nel fisiologico sistema di prova e controprova, l’assetto probatorio.
Ne deriva che qualora l’attività della parte rende verosimile un certo quadro e non intervengono elementi nuovi, la prova è raggiunta.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento