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venerdì 12 marzo 2010

Contestazione del verbale fuori termine: possibile se la responsabilità è della P.A.

Com’è noto, in materia di circolazione stradale, il verbale di contravvenzione può essere contestato entro 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione. E’ legittimo chiedersi, però, cosa succede se l’identificazione del conducente avviene successivamente alla violazione del codice della strada e che ruolo ha il suo eventuale cambio di residenza regolarmente comunicato all’ufficio competente.
Con sentenza del 20 gennaio 2010, n. 928, la Cassazione ha chiarito che in seguito della dichiarazione di illegittimita’ dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziche’ da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non puo’ ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006), altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall’infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facolta’ per salvaguardare i propri interessi.
Il verbale, pertanto, è contestabile.

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