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lunedì 1 marzo 2010

Multe: illegittimo il verbale che preveda il solo pagamento alla posta

Con la sentenza del 12/02/2010, il Giudice di Pace di Palermo ha ritenuto nullo il verbale contenente una sola modalità di pagamento delle due previste dalla legge. Secondo il Giudice, infatti, interpretando letteralmente il dispositivo normativo, appare evidente che il pagamento puo’ ( nel senso di “ deve “ ) essere effettuato in alternativo o presso l’ente accertatore, ossia il Comando di Polizia Municipale o a mezzo di versamento in conto corrente postale: queste le due ipotesi-base, alternative fra loro e legislativamente previste, dunque obbligatorie in ogni fattispecie di infrazione al codice della strada.
La terza ipotesi considerata, ossia il versamento in conto corrente bancario, rappresenta una terza alternativa, obbligatoria ex lege solo “se l’amministrazione (nella specie il Comando di Polizia Municipale) la prevede.
Sulla scorta del dettato legislativo di cui all’art. 202 del C.d.s., ed in base ai principi giuridici espressi dalla giurisprudenza amministrativista, per il Giudice il verbale di contestazione impugnato dall’opponente appare illegittimo, in quanto non rispettoso della normativa di riferimento ( art. 202 C.d.s. ), prevedendo unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, e pertanto va annullato in base al combinato disposto di cui agli artt. 21 octies legge n. 241 del 1990 e 1 comma 2 legge 689/81.

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