Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 11 marzo 2010

L’indennità per l’eccessiva durata dei processi si prescrive in dieci anni

Come già detto in precedenti post pubblicati su questo blog, ai quali si rinvia per una più approfondita analisi, coloro che sono vittima della eccessiva durata dei processi possono ottenere un’indennità a titolo di “ristoro” per i danni patrimoniali e non che ne sono presuntivamente derivati.
Ebbene, con sentenza del 4/02/2010, n. 4524, la Cassazione ha statuito che il suddetto diritto, nascente per effetto della violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve di cinque anni previsto dall’art. 2947 c.c., ma quello ordinario di 10.

Nessun commento:

Posta un commento