Com’è noto, buona parte dei beni di consumo è prodotta all’estero a scapito del cosiddetto “made in Italy”. Alcuni imprenditori, pertanto, al fine di renderli maggiormente “appetibili”, dichiarano con apposite etichette che gli stessi sono realizzati in Italia.
Secondo il Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2010, n. 1629, è ingannevole il messaggio pubblicitario che attesti (falsamente) la provenienza di un prodotto commerciale, in realtà fabbricato interamente all’interno di stabilimenti situati in Cina, da un’azienda certificata ISO 9001. Infatti, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 74 del 1992, è indispensabile che il messaggio pubblicitario, che ha come scopo quello di evidenziare il "valore aggiunto" che dovrebbe rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti, corrisponda alle reali caratteristiche del prodotto stesso, indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale esso si rivolge.
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