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martedì 30 marzo 2010

Pubblicità ingannevole e promozione telefonica

Nella pratica commerciale è consueto pubblicizzare determinati prodotti invitando telefonicamente i potenziali clienti in Fiere od Hotel promettendo loro degli omaggi. Questa forma di marketing è stata oggetto di una recente sentenza del Tar di Roma che ha escluso che rientri nella cosiddetta “pubblicità ingannevole”.
Infatti, con sentenza del 19/03/2010, n. 4323, il Giudice Amministrativo ha statuito che - pur volendo dare credito alle sole dichiarazioni della consumatrice segnalante, circa il fatto che alla stessa sarebbe stato comunicato di potere ottenere le scarpe “semplicemente recandosi alla fiera di Forlì in data 26 maggio 2007, senza nessun altro impegno” - nessun consumatore medio, ragionevolmente attenuto ed avveduto (secondo il modello che si ritrae dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di pubblicità ingannevole, successivamente recepito ed esteso dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali a tutta la gamma delle condotte dalla stessa considerate), possa ritenere che il ritiro di un omaggio, dichiaratamente di natura promozionale, nel corso di una esposizione commerciale, non comporti, quantomeno, l’onere, al fine di assicurarsi il suddetto beneficio, di assistere alla presentazione di un qualche prodotto tra quelli commercializzati dalla società.
In altre parole, il consumatore medio si deve ritenere in grado di comprendere che l’omaggio promesso è subordinato alla presentazione dell’evento pubblicitario organizzato e non può pretenderlo che alla fine dello stesso, senza che ciò integri un’ipotesi di pubblicità ingannevole.

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