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mercoledì 3 marzo 2010

La Cassazione interviene su uno dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa

L’acquirente di una casa non di lusso che voglia beneficiare del regime tributario agevolato previsto per la prima casa, non deve essere, tra l’altro, proprietario di altra casa d’abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Sulla nozione di “altra casa di abitazione” si è da sempre discusso, poiché secondo alcuni tale definizione sarebbe da intendere in senso oggettivo e consentirebbe le agevolazione a condizione che l’acquirente non possieda altri appartamenti; secondo altri, invece, dovrebbe interpretarsi soggettivamente e permetterebbe a chi sia già proprietario di altro immobile di godere delle agevolazioni prima casa a condizione che questo non sia concretamente utilizzabile (ad es. per mancanza di abitabilità o per eccessiva lontananza dal posto di lavoro).
Con ordinanza dell’8 gennaio 2010, n. 100, la Cassazione è intervenuta sulla problematica stabilendo che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03).

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