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mercoledì 17 marzo 2010

Le Sezioni Unite individuano l’istante in cui le società cessano di esistere

La riforma del diritto societario operata dal recente D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha creato un conflitto giurisprudenziale in seno alla Cassazione sull’interpretazione della disciplina in materia di cancellazione delle società dal registro delle imprese, che la sentenza in esame punta a dirimere in modo definitivo.
Infatti, con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4062, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che l’art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Costituzione.
La modifica dell’articolo 2495 del Codice civile deve essere interpretata nel senso che l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società di persone, come la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità di natura dichiarativa.
Dal 1° gennaio 2004, per le società di persone, esclusa la efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività di impresa collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ex artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti.
La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, la quale resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa della società di persone.

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