Cerca su Google

Ricerca personalizzata

martedì 6 aprile 2010

L’assegno postdatato con bollo irregolare non è titolo esecutivo

L'assegno postdatato, non ammesso nel nostro ordinamento, usurpa le funzioni proprie della cambiale e sfugge alla relativa tassa sul bollo.
Con sentenza 3 marzo 2010, n. 5069, la Cassazione ha chiarito che all’assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essere riconosciuta natura di titolo esecutivo, nemmeno se lo stesso successivamente venga regolarizzato sotto il profilo fiscale.
Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma dell’art. 118.
Infatti, se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto (di postdatazione) per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6.6.2006 n. 13259; Cass. 25-5-2001 n. 71359); è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.

Nessun commento:

Posta un commento