Cerca su Google

Ricerca personalizzata

mercoledì 17 marzo 2010

Spese giudiziarie: la compensazione deve essere adeguatamente motivata

Al termine del processo, con la sentenza che decide la causa, il giudice si pronuncia anche sulle spese giudiziarie ponendole a carico della parte soccombente o disponendone la compensazione, per effetto della quale ciascuna parte sopporta le proprie, qualora entrambe le domande abbiano trovato almeno un parziale accoglimento.
Dall’analisi dell’evoluzione normativa su questa problematica (che per la compensazione adesso non richiede più “gravi motivi”, ma “gravi ed eccezionali ragioni”) emerge in modo chiaro che il Legislatore ha inteso creare un sistema per cui la compensazione operi solo in casi eccezionali da motivare opportunamente.
Troppo spesso, però, i giudici usano la formula di “stile” della compensazione delle spese senza che la stessa abbia un reale collegamento con quanto accertato nel processo non ottemperando al connesso obbligo di motivazione.
Sulla base di queste ragioni, la Cassazione, con l’Ordinanza del 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159, ha ribadito che il ricorso alla Suprema Corte per difetto di motivazione della compensazione delle spese è motivato in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”.

Nessun commento:

Posta un commento