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mercoledì 24 marzo 2010

Separazione: la divisione dei beni può essere domandata in pendenza del procedimento di separazione

Con la separazione personale, la comunione legale dei beni esistente tra i coniugi lascia il posto alla comunione ordinaria che può essere sciolta su istanza delle parti. Uno dei problemi sorti sull’argomento riguarda la possibilità di domandare la divisione giudiziale dei beni prima che il procedimento di separazione si concluda con l’omologazione degli accordi o con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Ebbene, con sentenza del 26 febbraio 2010 n. 4757, la Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo ancora una volta che la Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell'omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed attuale, volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione.
Tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell'azione, e non già come presupposti processuali, per cui è sufficiente che tali condizioni esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della domanda (per tutte, Cass. n. 21100 del 2004).
In particolare il passaggio in giudicato (o l'omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l'eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perchè sostituita dalla realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito.

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