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sabato 20 marzo 2010

Il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza può essere impugnato innanzi al Giudice di Pace

La guida sotto l’effetto dell’alcool costituisce un reato che può essere ulteriormente sanzionato dal Prefetto con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Tale provvedimento è impugnabile innanzi al Giudice di Pace, il quale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo di sospensione, appurando la verificazione del fatto (la guida in stato di ebbrezza) che ne costituisce l’antefatto logico-giuridico.
Con sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22844, la Cassazione ha ulteriormente ribadito tale concetto disponendo che nella causa da essa presa in esame, correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla impugnazione da parte del conducente del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi l'ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005, nonchè, da ultimo, SS.UU. sent. n. 2519 del 2006).

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