Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 25 marzo 2010

La Cassazione si pronuncia sulla condotta che integra violazione degli obblighi familiari

Con sentenza del 5 marzo 2010, n. 8998, i Supremi Giudici della Cassazione sono intervenuti in materia di violazione degli obblighi familiari da parte dell’ex coniuge e genitore non affidatario, stabilendo che ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., è sufficiente che il soggetto obbligato a garantire i mezzi di sussistenza al minore li abbia negati determinando, in astratto, la nascita della situazione di pericolo, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che altri soggetti intervengano, provvedendo in via sussidiaria ed impedendo, così, che il pericolo si trasformi in vero e proprio danno.
La nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. (dettata quindi in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare), ha portata diversa dal "mantenimento" civilistico e comprende, accanto al vitto, l'alloggio ed il vestiario - mezzi, questi per la sopravvivenza vitale - anche altri beni che, in considerazione delle reali capacità economiche e delle concrete capacità del minore, risultano importanti ai fini di un corretto sviluppo psico - fisico, beni che, comunque, rispondono ad esigenze qualificabili come secondarie. Tale ultima peculiarità comporta che il soddisfacimento di queste esigenze è comunque subordinato al soddisfacimento di quelle, primarie, legate alla sopravvivenza vitale e, quindi, esula dalla disponibilità del soggetto chiamato a provvedere, la scelta di rovesciare l'ordine fisiologico così determinato provvedendo solo ed esclusivamente a soddisfare bisogni secondari, anche se attuata attraverso elargizioni economiche anche superiori all'entità stessa dell'assegno che gli compete corrispondere. In conclusione, ai fini dell'esclusione del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., è necessario che l'obbligazione venga adempiuta attraverso la dazione di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare in considerazione del supremo interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata. Non è, quindi, in termini più specifici, facoltà dell'obbligato sostituire la corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento con la dazione di beni, anche costosi, che a suo unico giudizio concorrerebbero in maniera soddisfacente alla soddisfazione dei bisogni del minore. Spetta solo al coniuge affidatario, infatti, l'utilizzo in concreto della somma versata in favore della prole, godendo in tale utilizzo di una discrezionalità comunque limitata dai paletti posti dallo stesso art. 570 c.p.

Nessun commento:

Posta un commento